A seguito dell’Intesa in Conferenza Stato Regioni del 5 novembre 2020 sono state approvate le nuove “LINEE GUIDA SULL’AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE RELATIVE ALLO SVILUPPO RURALE 2014-2020” che prevedono che le fatture emesse dal 1° gennaio 2021 prive di CUP o di indicazione equipollente (dicitura di annullamento PSR 2014-20 – op….) NON saranno ammissibili al sostegno. Potrà pertanto essere accertato dagli istruttori il relativo investimento in quanto realizzato, ma non potrà essere riconosciuto per l’erogazione della quota percentuale di sostegno.
Fanno eccezione le spese:
- sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno relative alle spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità (di cui all’art. 45 paragrafo 2 lettera c) del reg. (UE) 1305/2013, per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 42 TFUE),qualora previste dal bando;
- relative a spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socio-economiche sostenute dopo il verificarsi dell’evento (art. 60 Reg(UE) 1305/2013);
- relative al pagamento delle utenze (telefono, luce, etc).
Di conseguenza, le Disposizioni in tema di annullamento dei documenti contabili, approvate con Determina n. 139 del 21/05/2019, sono da applicarsi esclusivamente per fatture emesse fino al 31/12/2020.
Scarica le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 aggiornate al 5 novembre 2020.